Art.1

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domenica 2 novembre 2014

LE RAGIONI DELLO SBLOCCO RETRIBUTIVO

PROSEGUE LA BATTAGLIA DEL SILP CGIL TESA A RIVEDERE, CANCELLANDOLE, LE CRITICITÀ INSERITE DAL GOVERNO NEL CITATO PROVVEDIMENTO.
 
Come noto, la Legge di Stabilità varata dal Governo il 15 ottobre scorso è approdata alla Camera dei Deputati, presentata dal ministro Padoan, dopo il passaggio al Quirinale, ed è stata classificata al n. 2079 tra i Disegni di Legge.
Si tratta quindi di un atto non in vigore il cui esito è subordinato all'approvazione del Parlamento, la cui discussione prenderà l'avvio nel mese di Novembre e ci vedrà impegnati a risolvere talune criticità da noi già denunciate che accompagnano il giusto sblocco del tetto salariale!
L’intervento di cui al comma 1 dell’art. 21 del DDL comporta la proroga anche per l’anno 2015 del blocco economico della contrattazione già previsto fino al 31/12/2014 dall’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del DL 78/2010 e successive modificazioni (art.1 comma 452 della legge di stabilità 2014), con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.
Lo stesso comma 1 NON PREVEDE, ALTRESÌ, LA PROROGA degli effetti dei commi 1 e 21 terzo periodo e quarto periodo dell’art. 9 del DL n. 78/2010 SBLOCCANDO! IN TAL MODO, IL NOSTRO TETTO SALARIALE! Di conseguenza, DALLA PROSSIMA MENSILITÀ DI GENNAIO 2015 GLI ASSEGNI DI FUNZIONE E DI OMOGENEIZZAZIONE E GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE PROMOZIONI E DI OGNI ALTRO ASSEGNO CONGELATO SARANNO REGOLARMENTE CORRISPOSTI, SENZA ARRETRATI, A TUTTO IL PERSONALE CHE LI HA MATURATI NEL QUADRIENNIO 2011-2014 E CHE LI MATURERÀ IN FUTURO!
Ciononostante, per effetto di queste disposizioni, per l’anno 2015:
- non si dará luogo al rinnovo del contratto del lavoro del personale contrattualizzato di tutto il pubblico impiego, compreso il comparto sicurezza;
- si congelerà l’indennità di vacanza contrattuale;
- non si dará luogo al c.d. “adeguamento ISTAT” del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico, compreso il personale dirigente del comparto sicurezza;
- si allungherá di un anno (dal quadriennio 2011-2014 al quinquennio 2011-2015) il periodo di invalidità giuridica per la maturazione delle classi e degli scatti stipendiali del personale dirigente in regime di diritto pubblico, compresi dirigenti ed omogeneizzati del comparto sicurezza.
Con riferimento alle risorse utilizzate per finanziare lo sblocco strutturale del tetto salariale si rappresenta che solo 238 milioni di €, su un fabbisogno complessivo di 1,2 miliardi di €, provengono da risorse già destinate al personale. I commi 9 e 10 dell’art. 21, prevedono, infatti, l’azzeramento delle risorse destinate al riordino delle carriere (anno 2015) ed alle misure “una tantum” (2014).
Sul punto è necessario precisare che:
- già negli ultimi 3 anni le risorse destinate al riordino delle carriere sono state utilizzate per finanziare le misure “una tantum”;
- con il DL 78/2010 il Governo Berlusconi aveva definanziato le risorse accantonate dal 2004 al 2010 per complessivi € 770 milioni;
- la misura una tantum 2014 avrebbe coperto solo il 5% del taglio complessivo;
- con la legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 466 e 467) sono state straordinariamente stanziate risorse aggiuntive per oltre 100 milioni di € sui Fondi Efficienza delle Forze di polizia.
La disposizione di cui al comma 2 estende fino al 2018 l’efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.
Il comma 3 concerne la proroga delle disposizioni dì cui all’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del DL 78/2010. Quest’ultima misura è volta a stabilire, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale di magistratura per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013), che anche per l’anno 2015 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo di cui all’articolo 24 della legge n. 448 del 1998 e che lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all’anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del citato personale.
La disposizione di cui al comma 4 abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.
Al comma 5 si prevede la riduzione dal 70% al 50% dell'indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio. L’istituto giuridico dell’ausiliaria è previsto esclusivamente per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Il comma 6 prevede la riduzione degli incentivi economici da corrispondere agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare che abbiano ultimato la ferma obbligatoria, maturato almeno sedici anni di servizio e siano stati ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale. Vengono inoltre ridotti gli incentivi a favore degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo.
Il comma 7 prevede l’abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età.
Il comma 8, al primo periodo, intende chiarire che i trattamenti accessori di cui all’articolo 7 L. 362/1999 non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche. Viene inoltre stabilito, al secondo periodo, che i predetti trattamenti competono unicamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e PAIFA in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza e non possono essere corrisposti al personale in servizio presso strutture diverse da quelle sopra citate, quali l’Ufficio Centrale del Bilancio, struttura del MEF presso il predetto Dicastero. In tal modo si evita un’ingiustificata attribuzione di un duplice trattamento accessorio, uno da parte dell’amministrazione di appartenenza e l’altro da parte del Ministero della salute.
La disposizione di cui al comma 9 riduce, per l'anno 2015, l ’autorizzazione di spesa relativa al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, per 119 milioni di €.
Il comma 10 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nel 2015 delle somme disponibili in conto residui dell’autorizzazione di spesa citata al comma 9, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014.
Il comma 11 dispone per l’anno 2015, il rinvio delle assunzioni di personale relativo ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 66, comma9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo talune eccezioni (fra cui quelle relative agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e al personale dei gruppi sportivi).
Inoltre, i commi 12, 13 e 14 provvedono alla revisione degli Accordi nazionali quadro di amministrazione. In particolare - al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Forze di polizia e nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (blocco rinnovi contrattuali) - si dispone, l’avvio, in deroga a quanto previsto dell'articolo 30 del DPR 164/2002, delle procedure per la revisione dell'Accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste. Il richiamato articolo 30 prevede che “per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi”.
Si prevede altresì che, in sede di revisione degli Accordi nazionali quadro, si deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turnover nelle Forze di polizia ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.
Si prevede poi che l'impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, sia disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego.
Il nostro giudizio su queste ultime previsioni è, come noto, estremamente negativo e come Silp Cgil lo CONTRASTEREMO IN TUTTE LE SEDI CON DETERMINAZIONE!
Per questo abbiamo già preso posizione con le altre organizzazioni sindacali -eccetto il Sap- chiedendo un incontro urgentissimo con il ministro Alfano.
DISCONOSCERE LA CONTRATTAZIONE SUGLI ORARI DI LAVORO ATTRAVERSO UN ATTO NORMATIVO NON DI COMPETENZA DEL GOVERNO E' PER NOI UNAGRAVE INVASIONE DI CAMPO CHE FA ARRETRARE DI ANNI LA NOSTRA CATEGORIA!
Il concetto stesso di revisione di ANQ, con soli 2 o 3 mesi di trattativa, è infatti, per noi, una grave forzatura delle procedure ed una compressione delle prerogative che va nella direzione dell'impoverimento del confronto.
Il governo, con un atto di imperio, ha ritenuto di intervenire, clamorosamente, sulla legge di conversione del DL 90/2014, la n. 114/2014 che aveva solo 2 mesi di vita. Il comma 15 interviene pertanto sulle disposizioni vigenti in materia di prerogative sindacali per i sindacati del personale dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Anche su questo versante stiamo seguendo l’evoluzione nelle Commissioni parlamentari, lavorando per l’inammissibilitá o lo stralcio di queste previsioni.
I commi da 16or 19 rideterminano anche la composizione del sistema di rappresentanza riducendola del 50 per cento rispetto a quella vigente, per il personale militare dell’Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell’Anna dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (COCER, COIR e COBAR).
RIMETTERE IN DISCUSSIONE LE PREROGATIVE SINDACALI A DISTANZA DI SOLI DUE MESI E' PER IL SILP CGIL DEL TUTTO INACCETTABILE!
Infine, il comma 20 è diretto a limitare la spesa sostenuta per le predette rappresentanze al 50 per cento di quella sostenuta per le stesse esigenze nell’anno 2013.
Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno non sono altresì previste decurtazioni dei capitoli di spesa destinati al Fondo Efficienza 2015 ed allo straordinario!
NON RISPONDE QUINDI AL VERO LA DECURTAZIONE DI ALTRE VOCI QUALI STRAORDINARI, BUONI PASTO O MISSIONI COME QUALCUNO VUOLE PAVENTARE!
In sostanza, a fronte dello sblocco strutturale del c.d. tetto salariale, del valore di 1,2 miliardi di €, solo 238 milioni sono stati tratti da risorse già destinate al personale.
I tagli recati alle voci di spesa del Ministero dell'Interno sono infine da ricondurre nell’alveo dei tagli apportati a tutti i Ministeri e nulla hanno a che fare con lo sblocco del tetto salariale, come qualcuno, disinformando, vorrebbe strumentalmente far credere, tanto da indurci a pensare che ragionevolmente ci sarebbero comunque stati a prescindere dallo sblocco.
Le informazioni ricavate sono, ad oggi, frutto di una nostra elaborazione, in assenza del “collegato” al DDL che ad oggi non è ufficialmente uscito.
IL RISULTATO CHE HA PRODOTTO LO SBLOCCO DI ASSEGNI E DI PROMOZIONI E' PER NOI SODDISFACENTE QUANTO CONTENUTO NEL TESTO RELATIVAMENTE A SITUAZIONI CHE ATTENGONO AI PUNTI DI CRITICITÀ DI CUI SOPRA, SAREMO IMPEGNATI PER OTTENERE MODIFICHE DI QUEGLI ASPETTI CHE, ALLO STATO, RITENIAMO MERITEVOLI DI MUTAMENTI SOSTANZIALI!
PER QUESTO SOSTIENI LA LOTTA DEL TUO SINDACATO DANDO FORZA ALLE NOSTRE GIUSTE RIVENDICAZIONI!