Art.1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

lunedì 29 febbraio 2016

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI IL SILP CGIL OTTIENE RAGIONE

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI
IL SILP CGIL OTTIENE RAGIONE


L'intensa attività svolta da questa Segreteria Nazionale a seguito della circolare nr. 333.A/9807.F.4/5567/2015 del 24.07.2015 con la quale il Dipartimento della P.S. aveva diramato direttive sull'applicazione concreta delle novità introdotte dall'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, ha portato ad un primo importantissimo risultato che, con l'allegata risposta dell'Ufficio Relazioni Sindacali alla nostra nota dell'11 ottobre 2015 e alla successiva diffida ad adempiere del 15 febbraio u.s., condurrà ad un'univoca interpretazione della normativa vigente e, non di meno, ad una omogenea interpretazione da parte dei dirigenti degli uffici o reparti chiamati a valutare i requisiti per la concessione del beneficio.

Nella nota di risposta si evidenzia come la discrezionalità nella concessione del beneficio dovrà essere limitata, ovviamente ed unicamente, alla verifica della ricorrenza dei presupposti individuati nella norma di riferimento.
Si riporta testualmente:
"Pertanto, nessuna valutazione ulteriore dovrà essere effettuata dal dirigente dell'ufficio o reparto che concede il congedo straordinario, sul contenuto, in termini strettamente medici, dell'attestazione o sulla legittimità o meno della tipologia di accertamento o visita effettuata, ciò a tutela del diritto alla privacy del personale, tanto più in quando si tratta, come noto, di dati ultrasensibili.
L'unica valutazione che, legittimamente dovrà essere operata, riguarda la presentazione di un titolo giustificativo da parte del dipendente che effettua la visita, terapia etc., di un'attestazione, quindi, che possieda i requisiti prescritti dalla norma in presenza della quale l'istituto del congedo straordinario  per gravi motivi dovrà essere concesso."
I requisiti indicati sono:
-rilascio ad opera del medico o della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione;
-indicazione della tipologia di visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico effettuato;
-indicazione dell'orario di effettuazione.
Nei prossimi giorni, come anticipato, verrà emanata la circolare che farà chiarezza una volta per tutte su questo delicato argomento.

Roma, 26 febbraio 2016
La Segreteria Nazionale

Leggi la lettera del Ministero dell'Interno

giovedì 18 febbraio 2016

Mediazione ed autocontrollo dell'operatore di Polizia

Si terrà giovedì 25 febbraio 2016 presso la sala "Pia Lai" della CGIL di Torino, il convegno con tema "Mediazione ed autocontrollo dell'operatore di Polizia", organizzato dal Silp Cgil di Torino.

Si ricorda che la partecipazione è garantita in autoformazione ai sensi dell'art. 20 c. 5 dell'ANQ, previa comunque richiesta di partecipazione al proprio dirigente.

martedì 16 febbraio 2016

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Il Silp Cgil diffida formalmente il Capo della Polizia per l'adeguamento della normativa che regola le assenze per le visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Leggi la lettera della Segreteria Nazionale Silp Cgil