Art.1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

giovedì 13 marzo 2014

SILP CGIL Piemonte - ARCHIVIO APERTO n. 35/14 - Bollettino di segnalazioni legislative e giurisprudenziali

LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI - Reintegrazione nel posto di lavoro tra tutele e indennità
L'autore esamina brevemente in quali casi e con quali modalità il lavoratore licenziato ingiustamente può essere reintegrato, e lo a partire da quanto definito dal nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, radicalmente modificato dalla Riforma del Mercato del Lavoro, che ha ridotto le ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro. Gli aspetti trattati sono: chi sono i soggetti attivi coinvolti; come si calcola il numero dei dipendenti ai fini della tutela "reale"; sentenza di reintegra e ricostituzione del rapporto di lavoro; con la "reintegra" scattano le sanzioni per il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali prima non versati; le indennità dovute; l'indennità "risarcitoria" di licenziamento; l'indennità sostitutiva della "reintegra"; risoluzione "automatica" del rapporto di lavoro"; ruolo delle organizzazioni sindacali; regime fiscale.

LAVORO DOMENICALE - Retribuzione
Commento a sentenza del 2013 nella quale la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine al trattamento economico da riconoscere ai dipendenti chiamati a svolgere ordinariamente la propria attività lavorativa nella giornata di domenica, stabilendo che la previsione da parte della contrattazione collettiva di una giornata di riposo compensativo, unitamente alla riduzione dell'orario di lavoro e di un più alto trattamento economico rispetto al personale impiegatizio con riposo domenicale, sono sufficienti a compensare la maggiore penosità del lavoro domenicale. Il commento esamina i seguenti aspetti: riposo settimanale e coincidenza con la domenica; orientamenti comunitari; lavoro domenicale e retribuzione: principi generali; settore spettacolo: normativa speciale; caso di specie e decisione delle Suprema Corte.

PROFESSIONI SANITARIE - Prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario
Con decreto legislativo del 2014 è stata recepita la direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero; l'obiettivo è quello di prevenire tra gli operatori sanitari gli incidenti legati all'utilizzo di strumenti da taglio e punta, come ad esempio le siringhe. Le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori occupati in attività sanitarie, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, compresi gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Introdotte alcune modifiche al modello 730 del 2014
Con provvedimento direttoriale del 2014 l'Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune modifiche al modello 730 del 2014; le modifiche si rendono necessarie per adeguare il modello e le istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi emersi nel corso del mese di gennaio 2014 (ad esempio in materia di rapporti tra IMU e Irpef nei casi di pagamento della cosiddetta "Mini IMU"), nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del predetto modello di dichiarazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Si informa inoltre, che sul sito Internet dell'Agenzia è stato pubblicato il provvedimento che approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni 730/2014, 730-4 e 730-4 integrativo.

PROFUGHI E RIFUGIATI - Status di protezione internazionale
Con decreto legislativo del 2014, al fine di dare attuazione alla direttiva UE rifusa sulle qualifiche degli status di protezione internazionale, sono state modificate alcune disposizioni del DLgs n.251 del 2007 e l'art.29 del T.U. delle leggi sull'immigrazione; nel merito, si migliorano le norme sul riconoscimento delle qualifiche di status di rifugiato e di protezione sussidiaria e si uniforma il trattamento dei beneficiari di entrambe le qualifiche, mentre, si rinvia ad un futuro piano nazionale di misure di integrazione sociale dei beneficiari della protezione internazionale che dovrà essere progettato da un apposito Tavolo di concertazione a cui parteciperanno le amministrazioni statali, regionali e locali e gli enti del privato sociale e avrà comunque come limite quello delle risorse economiche già disponibili a bilancio dello Stato. Diminuiscono così (ma non si eliminano) le parti della normativa nazionale in contrasto o inadempienti rispetto alle norme UE.

DIRITTI DEI CONVIVENTI - Vademecum per la tutela giuridica delle coppie conviventi
Il Consiglio nazionale del notariato e undici tra le principali associazioni dei consumatori hanno realizzato un vademecum per la tutela giuridica delle coppie di conviventi che in assenza di matrimonio vogliono conoscere gli strumenti per far valere i propri diritti; la guida (scaricabile gratuitamente dal sito www.notariato.it) aiuta a chiarire le differenze, in termini di diritti e doveri, tra una coppia sposata e una coppia di conviventi, dando al contempo indicazioni per regolare aspetti fondamentali come la gestione della casa di residenza comune o il suo acquisto, le decisioni su mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, l'assistenza in caso di malattia, nonché le disposizioni sulla successione, anche per quanto riguarda i figli nati fuori dal matrimonio.

DIRITTI DEL CONSUMATORE - Modifiche al codice del consumo
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di decreto del 2014 sono entrate in vigore dal 13 giugno 2014, e si applicano ai contratti conclusi dopo tale data, le modifiche al codice del consumo (DLgs n.206 del 2005) contenute nel testo di legge che recepisce la direttiva europea 2011/83/UE. Tra le più importanti novità si segnala il rafforzamento della tutela dei consumatori, soprattutto se stipulano contratti a distanza o al di fuori dei locali commerciali, e cioè i contratti stipulati da un fornitore tramite utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, come avviene nei casi della "televendita" o vendite effettuate per telefono. La tutela non opera per contratti inferiori a 50 euro (salvo che ci siano più contratti inferiori alla soglia dei 50 euro con lo stesso fornitore).