Secondo la Corte di Cassazione (Sez IV - n. 11162 del 7 marzo 2014) per un infortunio dovuto a stanchezza per sovraccarico di lavoro sono stati ritenuti responsabili il datore di lavoro e il direttore dello stabilimento in quanto, pur non presenti sul luogo di lavoro nel giorno dell'infortunio, non potevano ignorare l'orario prestato ed i ritmi nelle attività rese dal lavoratore.
La Cassazione al riguardo recita: “non vale ad escluderne la responsabilità (del datore di lavoro ndr), discendendo essa dalla sua qualifica di datore di lavoro come tale certamente tenuto a conoscere e governare l'organizzazione del lavoro e dei turni dei dipendenti, tanto più considerando che la predetta era perfettamente a conoscenza del dato di causa più rilevante, e cioè del numero esorbitante di ore lavorate dai dipendenti, se non anche delle loro specifiche funzioni, posto che i dati le erano direttamente comunicati dall'impiegata amministrativa e che sulla base di tali dati erano anche predisposti i pagamenti dei lavoratori”.
Per approfondire l'argomento, la sentenza è recuperabile al seguente link:
La Cassazione al riguardo recita: “non vale ad escluderne la responsabilità (del datore di lavoro ndr), discendendo essa dalla sua qualifica di datore di lavoro come tale certamente tenuto a conoscere e governare l'organizzazione del lavoro e dei turni dei dipendenti, tanto più considerando che la predetta era perfettamente a conoscenza del dato di causa più rilevante, e cioè del numero esorbitante di ore lavorate dai dipendenti, se non anche delle loro specifiche funzioni, posto che i dati le erano direttamente comunicati dall'impiegata amministrativa e che sulla base di tali dati erano anche predisposti i pagamenti dei lavoratori”.
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