Art.1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

mercoledì 23 gennaio 2013

LICENZIAMENTO E GIUDIZIO PENALE : importante sentenza della Corte di Cassazione sui pubblici dipendenti

La Corte di cassazione con sentenza del 2013 ha stabilito che il dipendente pubblico assolto nel giudizio penale perche' il fatto non costituisce reato, puo' essere comunque licenziato per lo stesso fatto dopo la riapertura del procedimento disciplinare.

Secondo la Suprema Corte a rendere legittimo il licenziamento e' la condotta incompatibile con il proseguimento del rapporto di lavoro, anche se l'azione non ha rilevanza penale e, terminato il procedimento penale, deve quindi essere riaperto in quello disciplinare.
 
La Suprema corte ha chiarito che la pubblica amministrazione deve valutare in maniera autonoma rispetto all'accertamento penale l'idoneità dei fatti contestati a integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e sulla base di elementi scaturenti dalle prove raccolte nel giudizio penale, l'incidenza dei fatti sul rapporto fiduciario.

I giudici della suprema corte hanno ritenuto che l'interpretazione secondo cui in caso di assoluzione o proscioglimento gli stessi fatti restavano definitivamente sottratti alla valutazione disciplinare non è condivisibile. Solo se l'assoluzione è disposta «perché il fatto non sussiste» o «perché l'imputato non l'ha commesso» è esclusa anche ogni responsabilità disciplinare. Al contrario, l'assoluzione dovuta alla non rilevanza penale dei fatti contestati, non impedisce la valutazione in sede disciplinare della stessa condotta. In caso contrario, sarebbero pregiudicate le esigenze di buon andamento e imparzialità della Pa: principi che sono stati recepiti anche dal Dlgs 150/2009.

La riforma Brunetta ha previsto che il procedimento disciplinare debba concludersi anche in caso di pendenza di procedimento penale, ammettendone la sospensione solo per le infrazioni di maggiore gravità se per la complessità di accertamento mancano elementi sufficienti per proseguire nell'accertamento disciplinare. Solo se il procedimento disciplinare, non sospeso, si concluda con una sanzione, e poi quello penale sia definito con sentenza irrevocabile di assoluzione piena, la Pa potrà riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.