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sabato 9 maggio 2015

Pubblici dipendenti - La CGIL vince il ricorso - Malattie, assenze per visite mediche, terapie e prestazioni specialistiche rientrano nella malattia

Dipendenti PA. Niente obbligo di permessi orari per visite ed esami medici. Tar boccia Ministero. E' stato accolto il ricorso presentato dalla Flc Cgil. I giudici: “L’utilizzo imposto immediatamente di tale tipo di permessi comporterebbe indubbiamente uno sconvolgimento nell’organizzazione di lavoro e personale del dipendente”. Sollecitata anche una “revisione della disciplina contrattuale”.

Con nota del 2015, il Ministero della Salute, a seguito di recente sentenza del TAR di annullamento della circolare n.2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in attesa delle modifiche contrattuali, ha ripristinato quali malattie le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici; la circolare, invece, aveva illegittimamente disposto (in quanto materia disciplinata dal contratto) che per l'effettuazione delle visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente avrebbe dovuto fruire di permessi per documentati motivi personali, non potendo più imputare a malattia l'assenza dal servizio dovuto alle predette fattispecie.

Questo significa che per visite ed esami dipendenti della PA non devono utilizzare obbligatoriamente i permessi orari. Lo ha stabilito una sentenza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso della Flc Cgil contro la circolare del Ministero della Pubblicazione amministrazione in merito all’applicazione dell’art. 55-septies, comma 5 ter, d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 16, comma 9, l. n. 111/2011 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 16 bis, d.l. n. 101/2013, conv. in l. n. 125/2013, che prevede come “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”. Mentre la precedente legge “prevedeva invece l’espressione “l'assenza è giustificata” in luogo di quella “il permesso è giustificato” e dopo le parole "di attestazione" non prevedeva l’espressione “anche in ordine all'orario”.

Contro la misura si è schierata la nostra Organizzazione e la Flc-Cgil ha presentato il ricorso che è stato accolto e ci ha dato ragione.
“Ne consegue, quindi, - si legge nella sentenza - che la circolare impugnata, operando direttamente nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, è illegittima per quanto dedotto essenzialmente e in misura assorbente nel primo motivo di ricorso, in quanto la materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.

Ancora una volta è la CGIL a compiere atti concreti a difesa dei lavoratori. La nostra resta l’unica Organizzazione capace di rappresentare tutti le lavoratrici e i lavoratori del Paese attraverso l'inclusione e la solidarietà, capace di andare oltre i limiti di categoria, di superare lo steccato fra tutela individuale e collettiva.

Contrasta la sottocultura del corporativismo e di chi guarda esclusivamente ai ristretti interessi di pochi, iscriviti al SILP CGIL.