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martedì 30 giugno 2015

Pensioni news 2015

Riportiamo di seguito uno stralcio dell'analisi della Segreteria Provinciale del SILP Cgil di Pisa sulla situazione pensioni del comparto sicurezza e difesa.
Ricordiamo che gli iscritti al SILP Cgil hanno la possibilità di avvalersi del servizio di assistenza fornito da INCA CGIL per ottenere, ad esempio, la proiezione della pensione.


Il decreto legislativo 165/1997 riconosce infatti una serie di agevolazioni che si estendono anche alle modalità di calcolo dell’assegno. Ma si tratta di benefici risalenti al passato che attualmente sono stati ridimensionati dal passaggio al sistema di calcolo contributivo e pertanto sono in grado di produrre “vantaggi” solo per i lavoratori anziani, quelli prossimi all’età pensionabile. Vediamo perché.
La pensione per i lavoratori del Comparto è in linea di massima composta di tre quote:
1. quota A determinata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1992;
2. quota B sempre determinata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 (o sino al 31 dicembre 2011 se c’erano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995);
3. quota C calcolata con il sistema contributivo dal 1° gennaio 1996 (o dal 1° gennaio 2012 se c’erano almeno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995).


Sotto il profilo della misura della pensione, i lavoratori del Comparto Sicurezza fruiscono di un sistema di calcolo privilegiato della quota di pensione retributiva, mediante la valorizzazione delle anzianità contributive accreditate fino al 31 dicembre 1997. Sino a tale data, infatti, per il calcolo delle quote pensione di tutto il personale con grado di ufficiale e di dirigente per il comparto sicurezza e soccorso pubblico si applicano aliquote di rendimento diverse e più vantaggiose da quelle previste per la generalità degli iscritti al FPLD, che sono al massimo del 2%. Le aliquote applicate sono infatti di regola del 2,33% per i primi 15 anni di anzianità; dell’1,8% dal 16° e sino al 20° anno; del 2,25% dal 21° anno sino al 31.12.1997 (3,60% per Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale). Dal 1° gennaio 1998 in poi il coefficiente è pari al 2% per ogni anno di anzianità ed il tetto massimo resta fissato all’80% della base pensionabile.

Il massimo privilegio si manifesta però nella quota di pensione relativa alle anzianità accreditate fino al 31 dicembre 1992 con la retribuzione media pensionabile che, non solo coincide con la retribuzione derivante dall’ultimo cedolino, ma è anche maggiorata del 18% (agli altri lavoratori dipendenti è pari alla media degli ultimi cinque anni e senza alcuna maggiorazione) e senza che vi sia alcun tetto retributivo.
Queste norme sostanzialmente si traducono (o meglio si traducevano) nella possibilità di ottenere una pensione elevata con una contribuzione sostanzialmente più bassa rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti.
L’effetto di questo sistema di calcolo, che certamente è maggiormente vantaggioso, nel tempo avrà però effetti sempre meno sensibili sull’assegno per via del graduale passaggio al contributivo. Come si diceva all’inizio, sono i lavoratori maggiormente anziani a trarne il maggior beneficio, quelli che hanno una porzione più ampia dell’assegno calcolato con il sistema retributivo. I giovani, cioè coloro che sono entrati in servizio a partire dal 1° gennaio 1996, non potranno giovarsi di tali benefici e pertanto si troveranno un assegno calcolato con le medesime regole previste per le altre categorie di lavoratori dipendenti.