Art.1

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martedì 30 giugno 2015

Progetto riordino forze di Polizia

Unificazione Carabinieri e Polizia e smilitarizzazione Guardia di Finanza

La prima Commissione, Affari Costituzionali, della Camera dei Deputati, ha dichiarato ammissibili due emendamenti presentati dal vicepresidente dello stesso ramo del Parlamento, Roberto Giachetti (PD), al ddl Madia (C. 3098) recante deleghe al Governo sulla P.A.

 
Gli emendamenti sono i seguenti:
Art. 7-bis(Delega al Governo in materia di ridefinizione della dipendenza gerarchica e delle funzioni dell'Arma dei carabinieri e modifica all'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121, concernente la dotazione di personale del Dipartimento della pubblica sicurezza).
1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 10 aprile 1981, n. 121.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

Art. 7-ter
(Delega al Governo in materia di istituzione del Corpo della polizia tributaria, di nomina del Direttore generale di tale Corpo e di transito del personale del Corpo della guardia di finanza nel medesimo).
  
1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione, l'ordinamento e i compiti del Corpo della polizia tributaria, comprese le attribuzioni funzionali dell'autorità di vertice e la conseguente soppressione del Corpo della guardia di finanza, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) il Comandante generale del Corpo della polizia tributaria è scelto fra i dirigenti generali della pubblica amministrazione in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, assume la denominazione di Direttore generale del Corpo della polizia tributaria ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il personale appartenente al Corpo della guardia di finanza è collocato nell'ambito del Corpo della polizia tributaria, nelle corrispondenti aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza dal Direttore generale del Corpo della polizia tributaria, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 10 aprile 1981, n. 121.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.