Art.1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

venerdì 12 giugno 2015

 Il SILP CGIL formula interpello ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 81/2008 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su:
  • LIMITI DI AZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO PREVISTO DALL’ART 3 COMMA 2 DEL D.LGS 81/2008
  • VIGILANZA ART 13 DEL D.LGS 81/2008
  • OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – ART 18 DEL D.LGS 81/2008
  • MEDICO COMPETENTE: OBBLIGHI, TITOLI E REQUISITI –ARTT. 25 COMMA 1 LETT. N) E 38 DEL D.LGS 81/2008
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO –ART. 28 COMMA 1BIS D.LGS 81/2008



LIMITI DI AZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO PREVISTO DALL’ART 3 COMMA 2 DEL D.LGS 81/2008 L’art 3 del D.Lgs 81/2008 prevede, al comma 1, che lo stesso si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio, e al comma 2 che ‐tra l’altro‐ nei riguardi della Polizia di Stato le disposizioni del citato decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale, individuate con apposito decreto interministeriale. Si chiede, pertanto, a codesta Commissione se negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: a) stante la presenza di lavoratori dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno, la fase di emanazione del citato decreto debba prevedere anche il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative di detto personale e non limitarsi, quindi, solo a quello delle OO.SS. della Polizia di Stato; b) il decreto attuativo in argomento abbia facoltà di eliminare o ridurre le misure previste dal D.Lgs 81/2008 e riferite alla tutela della salute e sicurezza del personale dipendente oppure debba svolgere funzione di raccordo tra dette tutele e le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative;
  
VIGILANZA ‐ ART 13 DEL D.LGS 81/2008
L’art. 13 comma 1 bis del D.Lgs 81/2008 prevede che “nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”. Si chiede, pertanto, a codesta Commissione se negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza il richiamo ai “servizi sanitari e tecnici” comporti effettive conoscenze specifiche professionali riconosciute dalla legge da parte del personale operante in tali servizi. 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – ART 18 DEL D.LGS 81/2008
L’art 18 comma 1 lett. r) prevede che il datore di lavoro comunichi in via telematica all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Si chiede, pertanto, a codesta Commissione se tale obbligo è riferibile anche ai datori di lavoro del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.  

MEDICO COMPETENTE: OBBLIGHI, TITOLI E REQUISITI –ARTT. 25 COMMA 1 LETT. N) E 38 DEL D.LGS 81/2008
L’art. 38 comma 1 lett. d‐bis) prevede come titolo o requisito, riferito al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato per poter svolgere le funzioni di Medico Competente, quello di aver svolto l’attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. I successivi commi 3 e 4 prevedono che i medici competenti assolvano all’obbligo di Educazione Continua in Medicina e che siano iscritti nell’elenco dei  medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro. Per ultimo, l’art. 25 comma 1 lett. n) prevede che il Medico Competente, ‐entro sei mesi‐ comunichi al Ministero del Lavoro il possesso dei requisiti e titoli di cui all’art. 38. Si chiede, pertanto, a codesta Commissione se, negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza:
a) Il personale sanitario in possesso dei titoli o requisiti previsti per svolgere le funzioni di Medico Competente debba comunicare tale posizione al Ministero del Lavoro;
b) detta comunicazione debba essere effettuata dal singolo medico in possesso dei requisiti oppure possa essere eseguita da ufficio interno all’amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e riferita a tutti i medici dipendenti in possesso dei titoli o requisiti previsti dall’art. 38;
c) l’obbligo di ECM e di iscrizione nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro sia vigente anche per i Medici Competenti della Polizia di Stato e, di conseguenza , in assenza dell’assolvimento di tale obblighi il medico decada dalle funzioni di Medico Competente;  
d) i Medici Competenti di cui all’art 38 comma 1 lett. d‐bis), possano svolgere le proprie funzioni in ogni forza armata o di polizia indipendentemente dal corpo di appartenenza.  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO –ART. 28 COMMA 1BIS D.LGS 81/2008
L’art. 28 comma 1 bis del D.Lgs 81/2008 prevede che la valutazione del rischio stress lavoro correlata è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’art 6 comma 8 lett. m‐quater. Tenuto conto delle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, dei contenuti dell’Accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro correlato dell’8/10/2004, dell’Accordo Interconfederale  del 9/6/2008 per il recepimento del citato Accordo Quadro Europeo e delle Valutazioni e gestione del rischio stress lavoro correlato dell’INAIL ‐ edizione 2011‐. Si chiede, pertanto, a codesta Commissione se, negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: a) la partecipazione del RLS debba essere attiva e concreta, differenziandosi quindi dalla normale e consueta forma della consultazione prevista per la valutazione di tutti gli altri rischi e che, di conseguenza, lo stesso debba fare parte dei Gruppi di Gestione della Valutazione richiamati dal  citato documento INAIL, considerato che lo stesso è tra la documentazione correlata richiamata dalle Linee Guida redatte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ne sottolineano “la necessità di un attento approfondimento”; b) la partecipazione del RLS non debba essere ristretta ai soli riferiti alla Polizia di Stato, bensì estesa anche a quelli dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno stante la dipendenza dai medesimi datori di lavoro; c) sempre con riferimento ai citati Gruppi di Gestione, il Datore di Lavoro possa delegare le proprie funzioni al RSPP.

La segreteria nazionale