Art.1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

mercoledì 15 ottobre 2014

ARCHIVIO APERTO SILP-CGIL - Bollettino di segnalazioni legislative e giurisprudenziali - n. 122-123/14

MALATTIA - Licenziamento del dipendente che lavora in malattia
Con la sentenza n.21093 del 2014 la Cassazione ha stabilito che lo svolgimento di attività lavorativa presso soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, durante il periodo di malattia, legittima il licenziamento per giusta causa del dipendente, anche se i terzi sono familiari del dipendente; si precisa, inoltre, che l'eventuale compatibilità dell'attività svolta con la malattia deve essere provata dal lavoratore, anche nel caso in cui la patologia denunciata sia una depressione.
MODELLI RED - Sospensione in caso di mancata comunicazione dei redditi
Con il messaggio n.7604 del 2014 l'Inps comunica di aver provveduto ad inviare due comunicazioni di sospensione per due soggetti inadempienti: 1) solleciti RED ITA campagna RED 2012 a coloro per i quali non risultano ancora pervenuti all'Istituto, in tutto o in parte, i dati reddituali dei soggetti del nucleo familiare rilevante per l'anno reddito 2011; 2) solleciti campagna REDEST 2013 ai soggetti per i quali non sono pervenuti all'Istituto i dati reddituali necessari per la verifica della prestazione collegate al reddito già corrisposta in via provvisoria. In entrambe le situazioni, è prevista la sospensione della prestazione, nel primo caso il termine è stato stabilito al 15 febbraio 2015, mentre, nel secondo al 28 febbraio 2015. Le comunicazioni richiesta dall'Inps possono essere inoltrate tramite Caf o patronati, oppure, se il pensionato possiede il PIN, puo' procedere on-line.
 
CURE SANITARIE ALL'ESTERO - Limiti all'erogazione delle prestazioni
Con la sentenza n. C-268/13 del 2014 la Corte di Giustizia Ue ha delineato il perimetro entro il quale i cittadini possono andare in uno Stato membro diverso da quello di residenza per ottenere cure mediche. La Corte Ue chiarisce che a) la prestazione non può essere rifiutata se prevista dallo Stato di residenza ma non può essere praticata in un tempo ragionevole e b) che è necessario tener conto dello stato di salute del paziente nel momento in cui si decide di andare in un altro paese membro, nonché l'evoluzione della sua malattia e, nell'effettuare questa valutazione e comparare il livello di efficacia dei trattamenti, l'autorità competente deve considerare l'insieme delle circostanze specifiche per ogni singolo caso, valutando il quadro clinico, il grado di dolore o la natura dell'infermità ed i precedenti medici.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORI PER LA SICUREZZA - Modalità di elezione o designazione
Con l'interpello n.16 la Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero, ha espresso il parere secondo cui, nella aziende che occupano piu' di 15 lavoratori, le modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo le previsioni del DLgs 81 del 2008, dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento dell'azienda. Dove tale contrattazione non sia ancora esistente, e quella precedente abbia superato i propri termini di efficacia, continuerà ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultra attività; ne consegue che gli RLS continueranno a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza.
 
COOPERATIVE - Criteri di individuazione del CCNL
Con la sentenza n.8865 del 2014 il TAR del Lazio, intervenuta in materia di criteri da prendere in considerazione al fine di determinare il grado di rappresentatività sindacale (già oggetto di lettera circolare del Ministero del Lavoro prot. n.37/10310/MA003.004 del 1 giugno 2012), ha stabilito che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali e' quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative nella categoria.

PRIVACY - Dati che riguardano la vita sessuale del dipendente
Con la sentenza n.21107 del 2014 la Cassazione e' intervenuta in materia di trattamento di dati sensibili, stabilendo che un'amministrazione pubblica non può trattare liberamente i dati personali che riguardano la vita sessuale del proprio dipendente, neanche se l'indagine e' finalizzata alla verifica dello svolgimento dell'attività di prostituzione mediante la pubblicazione di annunci su Internet; secondo la Suprema Corte, il trattamento dei dati personali cosiddetti supersensibili, tra i quali rientrano quelli idonei a rilevare la vita sessuale, e' ammesso dal codice della privacy soltanto se espressamente autorizzato da una norma di legge, che deve anche specificare i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili sugli stessi e le finalità di interesse pubblico perseguite.