Con
sentenza del 2014 la Cassazione ha chiarito che in base all'art.36
della Costituzione, il lavoratore ha diritto a una retribuzione
proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa; pertanto, ove la retribuzione prevista nel contratto di
lavoro individuale risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola
contrattuale e' nulla, in applicazione al principio di conservazione
espresso nell'art.1419, comma 2, del C.c. il giudice adegua la
retribuzione secondo i criteri dello stesso art.36. della Costituzione.