Con
 sentenza del 2014 la Cassazione ha chiarito che in base all'art.36 
della Costituzione, il lavoratore ha diritto a una retribuzione 
proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro e in ogni caso 
sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e 
dignitosa; pertanto, ove la retribuzione prevista nel contratto di 
lavoro individuale risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola
 contrattuale e' nulla, in applicazione al principio di conservazione 
espresso nell'art.1419, comma 2, del C.c. il giudice adegua la 
retribuzione secondo i criteri dello stesso art.36. della Costituzione.