Con
la sentenza n. C-268/13 del 2014 la Corte di Giustizia Ue ha delineato
il perimetro entro il quale i cittadini possono andare in uno Stato
membro diverso da quello di residenza per ottenere cure mediche. La
Corte Ue chiarisce che a) la prestazione non può essere rifiutata se
prevista dallo Stato di residenza ma non può essere praticata in un
tempo ragionevole e b) che è necessario tener conto dello stato di
salute del paziente nel momento in cui si decide di andare in un altro
paese membro, nonché l'evoluzione della sua malattia e, nell'effettuare
questa valutazione e comparare il livello di efficacia dei trattamenti,
l'autorità competente deve considerare l'insieme delle circostanze
specifiche per ogni singolo caso, valutando il quadro clinico, il grado
di dolore o la natura dell'infermità ed i precedenti medici.