Con
 la sentenza n.21107 del 2014 la Cassazione e' intervenuta in materia di
 trattamento di dati sensibili, stabilendo che un'amministrazione 
pubblica non può trattare liberamente i dati personali che riguardano la
 vita sessuale del proprio dipendente, neanche se l'indagine e' 
finalizzata alla verifica dello svolgimento dell'attività di 
prostituzione mediante la pubblicazione di annunci su Internet; secondo 
la Suprema Corte, il trattamento dei dati personali cosiddetti 
supersensibili, tra i quali rientrano quelli idonei a rilevare la vita 
sessuale, e' ammesso dal codice della privacy soltanto se espressamente 
autorizzato da una norma di legge, che deve anche specificare i tipi di 
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili sugli stessi e
 le finalità di interesse pubblico perseguite.