Con
la sentenza n.21107 del 2014 la Cassazione e' intervenuta in materia di
trattamento di dati sensibili, stabilendo che un'amministrazione
pubblica non può trattare liberamente i dati personali che riguardano la
vita sessuale del proprio dipendente, neanche se l'indagine e'
finalizzata alla verifica dello svolgimento dell'attività di
prostituzione mediante la pubblicazione di annunci su Internet; secondo
la Suprema Corte, il trattamento dei dati personali cosiddetti
supersensibili, tra i quali rientrano quelli idonei a rilevare la vita
sessuale, e' ammesso dal codice della privacy soltanto se espressamente
autorizzato da una norma di legge, che deve anche specificare i tipi di
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili sugli stessi e
le finalità di interesse pubblico perseguite.