Art.1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Sicurezza sul lavoro

"LAVORO IN SICUREZZA"



Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale del SILP CGIL Torino, competente per tutta la provincia, è Nicola Rossiello.

tel. ufficio: 011.5588026
mobile: 335.7273789
e-mail: rossiello@silp.cgil.it
nicola.rossiello@poliziadistato.it

Collaborano con il Rls incaricato: Alessandro Fumello, Loris Lai, Roberto Longo, Giovanni Mistrangelo e Domenico Visconti.

Il Rls é a disposizione dei lavoratori e di quant'altri ritengano di sottoporre questioni o confrontarsi sulla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.
I compiti attribuiti al Rls (D.Lgs. 81/08 art. 50) sono i seguenti:
1. Il Rls può esercitare diritti di proposta e formulazione di osservazioni.
2. Promuove, inoltre, l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
3. Fa proposte in merito all’attività di prevenzione.
4. Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.
5. Il Rls riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
6. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.
7. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro)
ISS (Istituto Superiore di Sanità)

Principali provvedimenti in materia di sicurezza sul lavoro:


CIRCOLARE Ministero dell'Interno D.C. Sanità sulla denuncia degli infortuni

CIRCOLARE Ministero dell'Interno del 3 dicembre 2001

DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
(G.U. 4 luglio 2001, n. 153).

   
Legge 22 febbraio 2001, n.36
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
(G.U. 7 marzo 2001, n. 55).

   
DECRETO MINISTERIALE 6 Febbraio 2001 n.110
Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo Forestale dello Stato delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.
(G.U. 11 aprile 2001, n. 85).

   
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n.262
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
(G.U. 25 settembre 2000, n. 224).

   
DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 2000, n. 284
Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/1991, n. 626/1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.
(G.U. 13 ottobre 2000, n. 240).

   
DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241
Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
(Supplemento ordinario G.U. 31 agosto 2000, n. 203).

   
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 66
Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
(G.U. 24 marzo 2000, n. 70).

   
DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532
Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
(G.U. 21 gennaio 2000, n. 16).

   
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1999, n. 528
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.
(G.U. 18 gennaio 2000, n. 13).

   
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 298
Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca.
(G.U. 27 agosto 1999, n. 201).

   
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345
Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
(G.U. 8 ottobre 1999, n. 237).

   
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 359
Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori .
(G.U. 19 ottobre 1999, n. 246).

   
DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 272
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.
(Supplemento ordinario G.U. 9 agosto 1999, n. 185).

   
DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 271
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1988, n. 485.
(Supplemento ordinario G.U. 9 agosto 1999, n. 185).

   
DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1999, n. 450
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (G.U. 2 dicembre 1999, n. 283).
   
DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1998, n. 325
Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della Guardia di Finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.
   
DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1997, n. 338
Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
(G.U. 7 ottobre 1997, n. 234).

   
DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10
Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale.
(G.U. 30 gennaio 1997, n. 24).

   
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 624
Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.
(Supplemento ordinario G.U. 14 dicembre 1996, n. 293).
   

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
(Supplemento ordinario G.U. 23 settembre 1996, n. 223).  

   
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 493
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
(Supplemento ordinario G.U. 23 settembre 1996, n. 223).
[Testo coordinato con modifiche ed integrazioni contenute nel Decreto Legislativo 19 novembre 1999 n.528].

   
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 459
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
   
DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 242
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
(Supplemento ordinario G.U. 6 maggio 1996, n. 104).

   
DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230
Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.
(Supplemento ordinario G.U. 13 giugno 1995, n. 136,).
[Testo coordinato con modifiche ed integrazioni contenute nel Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n.241 e nel Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257].

   
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro ( Supplemento ordinario G.U. 26 gennaio 1995, n. 21).
   
DECRETO LEGISLATIVO 19 Settembre 94 n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
(Supplemento ordinario G.U. 12 novembre 1994, n. 265).
[Testo coordinato con modifiche ed integrazioni contenute nel Decreto Legislativo 19 marzo 96 n.242, nel Decreto Legislativo 4 agosto 99 n.359, nel Decreto Legislativo 25 febbraio 00 n.66].

   
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
   
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 77
Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
(Supplemento ordinario G.U. 13 febbraio 1992, n. 36).

   
DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.
(Supplemento ordinario G.U. 27 agosto 1991, n. 200 ).

   
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 maggio 1979, n. 886
Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
(Supplemento ordinario G.U. 26 aprile 1980, n. 114).

   
Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
(G.U. 6 novembre 1967, n. 276).
[Testo coordinato con modifiche ed integrazioni contenute nel Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.262].

   
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128
Norme di polizia delle miniere e delle cave
(Supplemento ordinario G.U. 11 aprile 1959, n. 87).

   
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 323
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici
(Supplemento ordinario G.U. 5 maggio 1956, n. 109).

   
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 321
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa
(Supplemento ordinario G.U. 5 maggio 1956, n. 109).

   
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo
(Supplemento Ordinario G.U. 5 maggio 1956, n. 109).

   
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro
(Supplemento ordinario G.U. 30 aprile 1956, n. 105).

   
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 302
Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
(Supplemento ordinario G.U. 30 aprile 1956, n. 105).

   
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
(Supplemento ordinario G.U. 31 marzo 1956, n. 78 ).

   
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
(Supplemento ordinario G.U. 12 luglio 1955, n. 158).




Obblighi di legge europei relativi ai Disturbi Muscolo-Scheletrici (DMS) legati all'attività lavorativa

Gli obblighi di legge europei relativi al disturbi muscoloscheletrici (DMS) sono definiti da regolamenti e accordi internazionali e da direttive e norme europee.
A livello internazionale, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha pubblicato alcune convenzioni relative ai DMS, le quali, prima di divenire obblighi di legge, sono state ratificate da un certo numero di Stati.
A livello europeo, sono state pubblicate direttive collegate, direttamente o indirettamente, ai DMS. Per entrare in vigore, una direttiva europea deve essere recepita nell'ordinamento di ciascuno Stato membro. Le direttive, in genere, fissano gli obiettivi comuni che gli Stati membri hanno l'obbligo di raggiungere, ma lasciano libertà di scelta sulle modalità di applicazione. Le disposizioni delle direttive sono integrate da una serie di norme europee, le norme EN, che forniscono indicazioni particolareggiate e ne rendono possibile l'applicazione.
L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ha pubblicato norme internazionali in materia di requisiti ergonomici per le postazioni di lavoro, metodi per la valutazione dei rischi e altri aspetti relativi ai DMS.

Convenzioni OIL

  • C127 – Convenzione sul peso massimo
    Data di adozione: 28.06.1967
    Prescrizioni più importanti:
    1. il trasporto manuale, da parte di un lavoratore, di carichi il cui peso potrebbe compromettere la sua salute o la sua sicurezza non deve essere richiesto né ammesso;
    2. ogni lavoratore addetto al trasporto manuale di carichi deve ricevere una formazione soddisfacente;
    3. al fine di limitare o facilitare il trasporto manuale di carichi devono essere utilizzati, in tutta la misura possibile, mezzi tecnici appropriati;
  • C148 – Convenzione per la protezione dell'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni)
    Data di adozione: 20.06.1977
    Prescrizioni più importanti:
    1. qualsiasi rischio causato dalle vibrazioni deve essere eliminato nella misura del possibile sui luoghi di lavoro;
    2. se necessario, il datore di lavoro deve fornire adeguata attrezzature per la protezione individuale;
    3. tutti gli interessati devono essere informati e istruiti per limitare i rischi prodotti dalle vibrazioni.
  • C155 – Convenzione sulla salute e la sicurezza sul lavoro
    Data di adozione: 22.06.1981
    Questa convenzione obbliga i responsabili politici e i datori di lavoro a garantire che i luoghi di lavoro, i macchinari e le apparecchiature siano sicure e non mettano a rischio la salute dei lavoratori.
  • C167 – Convenzione sull'igiene e la sicurezza nella costruzione
    Data di adozione: 20.06.1988
    Questa convenzione si applica soltanto ai lavoratori dell'edilizia. Dà disposizioni sui dispositivi e i meccanismi di sollevamento, le apparecchiature di trasporto, le apparecchiature per la movimentazione della terra e le attrezzature per la movimentazione dei materiali nel settore edile.
  • C184 – Convenzione sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura
    Data di adozione: 21.06.2001
    Questa convenzione si applica soltanto ai lavoratori del settore agricolo. Fornisce prescrizioni per la sicurezza e l'ergonomia dei macchinari nonché per la movimentazione e il trasporto di materiali nel settore agricolo.

Direttive europee

  • 89/391/CEE 
    Questa direttiva quadro generale, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, non riguarda direttamente i DMS. Tuttavia, obbliga i datori di lavoro ad adottare le misure preventive necessarie per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
  • 89/654/CEE
    Questa direttiva riguarda le prescrizioni minime di sicurezza e di salute sia per i luoghi di lavoro attualmente in uso sia per i luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta. Le prescrizioni riguardanti la libertà di movimento alle postazioni di lavoro interessano direttamente la prevenzione dei DMS.
  • 89/655/CEE - 89/656/CEE
    Le direttive 89/655/CEE e 89/656/CEE riguardano l'adeguatezza delle attrezzature di lavoro e delle attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, e pertanto sono pertinenti al rischio di DMS. Tutte le attrezzature di protezione individuale devono tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore e devono poter essere adattate, a seconda della necessità, all'utilizzatore.
  • 90/269/CEE
    Questa direttiva descrive gli obblighi del datore di lavoro in materia di movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori.
  • 90/270/CEE
    Questa direttiva indica le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali, ambiente di lavoro e interfaccia uomo/macchina. I datori di lavoro devono compiere un'analisi dei rischi per la sicurezza e la salute dei posti di lavoro e prendere le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati.
  • 93/104/CE
    Questa direttiva riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro. Fattori quali le attività ripetitive, il lavoro monotono e la fatica possono accrescere il rischio di DMS. La direttiva stabilisce prescrizioni sulle pause, i riposi settimanali, le ferie annuali, il lavoro notturno, il lavoro a turni e i ritmi di lavoro.
  • 98/37/CE
    Questa direttiva concerne le macchine. La progettazione delle macchine deve tener conto dei principi dell'ergonomia, in maniera tale da ridurre al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell'operatore. I principi ergonomici devono essere applicati ai dispositivi di comando, alle attrezzature per la protezione individuale e ai posti di guida. Le macchine devono essere progettate in maniera tale da ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni. La direttiva contiene inoltre informazioni importanti sulle misure di protezione contro i rischi meccanici, come il rischio di rottura durante il funzionamento.
  • 2002/44/CE
    Questa direttiva definisce i limiti e i valori di esposizione relativi alle vibrazioni trasmesse al corpo intero o a braccia e mani. I datori di lavoro devono valutare i rischi, evitare o ridurre l'esposizione e informare e istruire i lavoratori per ridurre al minimo i rischi posti dalle vibrazioni. La direttiva fissa inoltre i requisiti per il monitoraggio della salute dei lavoratori.
  • 2006/42/CE
    Questa direttiva è relativa alle macchine, alle attrezzature intercambiabili, ai componenti di sicurezza, agli accessori di sollevamento, a catene, funi e cinghie, ai dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, alle quasi-macchine. Fornisce anche le prescrizioni fondamentali in materia di salute e sicurezza relative alla progettazione e alla costruzione delle macchine.

Norme

Sono descritte nel dettaglio soltanto le norme che risultano pertinenti per i DMS.
  • EN 614: Sicurezza del macchinario – Principi ergonomici di progettazione
    Questa norma fondamentale stabilisce le prescrizioni che devono essere osservate, soprattutto durante la progettazione dei macchinari. La norma contiene disposizioni in materia di ergonomia destinate ai progettisti, che tengono conto della salute e della sicurezza dell'operatore in ogni settore di attività. La norma è articolata in due parti:
    1. EN 614-1: Sicurezza del macchinario – Principi ergonomici di progettazione.
      Terminologia e principi generali
      Questa parte elenca le norme generali riguardanti il processo di progettazione, tenendo conto di concetti quali l'antropometria e la biomeccanica, gli attuatori di controllo, le interazioni con l'ambiente di lavoro fisico, il rumore, le vibrazioni, le emissioni termiche, l'illuminazione, i materiali pericolosi e le radiazioni, nonché le interazioni con il processo di lavoro.
    2. EN 614-2: Sicurezza del macchinario – Principi ergonomici di progettazione.
      Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi
      Questa parte definisce le principali disposizioni da seguire per integrare l'ergonomia nel processo di progettazione. Descrive le caratteristiche dei compiti lavorativi ben progettati, i metodi di progettazione del processo di lavoro e la valutazione della progettazione del processo di lavoro.
  • EN 1005: Sicurezza del macchinario. Protezione fisica umana
    Questa norma fornisce informazioni particolareggiate sui rischi muscoloscheletrici associati ai compiti lavorativi e sulle modalità da seguire per ridurre tali rischi. La norma è articolata in cinque parti: quattro sono già state approvate, la quinta è in fase di preparazione da parte del Comitato tecnico “Ergonomia” CEN/TC 122.
    1. EN 1005-1: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica umana.
      Termini e definizioni
      Questa parte riguarda i termini e le definizioni, i concetti e i parametri fondamentali comuni a tutte e cinque le sezioni. Questi termini e definizioni si riferiscono al movimento degli arti durante l'attività lavorativa, ai tipi di presa, agli oggetti presenti nelle postazioni di lavoro, alla postura, alla durata del lavoro e al riposo.
    2. EN 1005-2: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica umana.
      Movimentazione manuale dei macchinari e parti dei macchinari
      Questa parte fornisce raccomandazioni ergonomiche per la progettazione dei macchinari e i componenti che richiedono la movimentazione manuale in ambienti professionali e domestici. Si applica alla movimentazione manuale dei macchinari, dei loro componenti, e degli oggetti lavorati dalla macchina (in entrata o in uscita) del peso di 3 kg o più, trasportati per più di 2 m. Illustra metodi per la valutazione del rischio relativo alla movimentazione manuale sulla scorta di un sistema a tre zone. Non riguarda le tecniche di presa degli oggetti (senza spostamento a piedi), operazioni come spingere o tirare un oggetto, i macchinari operati manualmente o la movimentazione da seduti.
    3. EN 1005-3: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica umana. 
      Limiti di forza raccomandati per l'utilizzo del macchinario
      Questa norma fornisce indicazioni ai produttori di macchinari per ridurre al minimo i rischi per la salute dovuti all'applicazione della forza muscolare. La norma descrive metodi di valutazione della capacità muscolare nella popolazione adulta. La forza muscolare è esaminata con il corpo in posizione statica o in movimento. La norma fissa inoltre una procedura per la valutazione del rischio di carico eccessivo durante l'attività lavorativa che può causare disturbi muscoloscheletrici.
    4. prEN-1005-4: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica umana.
      Valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al macchinario
      Questa norma fornisce un orientamento per la progettazione di macchinari e loro componenti, utile anche per valutare e controllare i rischi per la salute dovuti a posture e movimenti adottati dal lavoratore durante l'utilizzo di un macchinario. La norma descrive inoltre vari tipi e gradi di piegamento del tronco, postura degli arti superiori, piegamento e rotazione del collo e direzione dello sguardo. Le posture di lavoro sono classificate nelle seguenti categorie: accettabili, accettabili a determinate condizioni e inaccettabili, a seconda del tipo e della frequenza del movimento.
    5. prEN1005-5: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica umana.
      Valutazione del rischio per movimentazioni ripetitive ad alta frequenza
      Questa norma suggerisce un metodo di valutazione del rischio nonché un'indicazione per ridurre i rischi per la salute derivanti da movimentazioni ripetitive ad alta frequenza. La norma consente di determinare il rischio di insorgenza dei disturbi muscoloscheletrici, considerando soprattutto gli effetti dei compiti ripetitivi svolti dagli arti superiori.
  • EN ISO 9241: Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali
    1. EN ISO 9241-4: Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali. Requisiti della tastiera.
      Questa norma riguarda la progettazione di tastiere da usare negli uffici e fornisce un orientamento sulla progettazione di tastiere destinate allo svolgimento di attività tipiche di ufficio, concentrandosi sui limiti e le capacità degli utilizzatori. Fa riferimento ad aspetti della progettazione generale delle tastiere che possono favorire l'insorgenza dei DMS, come l'inclinazione della tastiera, le proprietà superficiali e materiali nonché la posizione stessa della tastiera.
    2. EN ISO 9241-5: Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali. Requisiti posturali e per la configurazione del posto di lavoro
      Questa norma definisce i principi guida ergonomici che si applicano alle esigenze dell'utilizzatore, alla progettazione e all'acquisto di apparecchiature per attività di ufficio con videoterminali. Fornisce informazioni generali sulla postura corretta, le superfici di appoggio, le sedie e la configurazione dello spazio di lavoro. 
    3. EN ISO 9241-9: Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali. Requisiti per i dispositivi di immissione dei dati diversi dalle tastiere.
      Questa norma definisce i requisiti e le raccomandazioni per la progettazione di dispositivi di immissione dei dati diversi dalle tastiere. Tra questi si annoverano i mouse, i puck, i joystick, le trackball, i tablet e gli overlay, gli schermi touch-sensitive, gli stili e le penne ottiche. La norma esamina il carico biomeccanico, prendendo in considerazione in particolare la postura (svolgimento di un'attività senza scorretta deviazione dalla postura naturale), lo sforzo (svolgimento di un'attività senza sforzo fisico eccessivo) e formazione dell'utilizzatore.
  • prEN 13921: Dispositivi di protezione individuale – Principi ergonomici
    Questa norma fornisce un orientamento sulle caratteristiche ergonomiche generiche per i dispositivi di protezione individuale (DPI). Elenca in particolare i principi relativi alle caratteristiche antropometriche dei DPI nonché all'interazione biomeccanica tra DPI e corpo umano.
  • EN ISO 12100: Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione
    1. EN ISO 12100-1: Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Terminologia di base, metodologia
    2. EN ISO 12100-2: Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Principi tecnici
      Queste norme dimostrano in che modo le macchine poco adatte alle caratteristiche e alle capacità dell'utilizzatore possono causare disturbi fisici (muscoloscheletrici) nonché problemi psicofisici e accrescere le probabilità di errore umano. Le norme contengono indicazioni sugli aspetti ergonomici quali evitare le posizioni scorrette, i rumori e le vibrazioni, e facilitare l'utilizzo della macchina.

Norme nazionali d'interesse

  • Direttiva 90/269/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori: la maggior parte delle interpretazioni della direttiva da parte degli Stati membri si concentra sulla fissazione di carichi massimi. Alcune leggi nazionali, tuttavia, hanno adottato un approccio più generale.
    Le norme svedesi, per esempio, si estendono a coprire tutte le posture e i movimenti. Gli orientamenti destinati agli ispettori di fabbrica per l'attuazione delle norme hanno una portata più ampia rispetto alla direttiva, e riguardano anche il lavoro ripetitivo, le posture di lavoro, la progettazione ergonomica delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, e la necessità di far cambiare attività ai lavoratori nonché di lasciare a costoro la libertà di fare una pausa quando ne hanno bisogno, nonché le questioni specifiche più ovvie sulle operazioni di sollevamento dei carichi pesanti. I datori di lavoro devono esaminare i collegamenti tra fattori di rischio meccanico e psicosociale per i DMS e istruire i lavoratori a svolgere valutazioni del rischio in situazioni diverse.
  • Direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali
    La direttiva si limita alla protezione degli occhi e della vista attraverso esami adeguati, senza tuttavia considerare altri pericoli per la salute (soprattutto DMS). Le leggi francese e belga che hanno recepito la direttiva obbligano i lavoratori che usano attrezzature munite di videoterminali a sottoporsi a controlli medici specifici (senza precisarne il contenuto), per consentire ai servizi di medicina del lavoro di dedicare più tempo alle attività preventive per questi lavoratori. In Finlandia i controlli medici sono stati espressamente estesi alla "salute in generale", mentre in Italia l'estensione riguarda i "disturbi muscoloscheletrici".
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