Art.1

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martedì 6 novembre 2012

TRATTENUTA CONTRIBUTIVA DEL 2,50% SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE IL GOVERNO RIPRISTINA IL TFS E NON RIMBORSA LA RITENUTA DEL 2,5%

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 223/2012 dell’8.10 u.s., con il D.L. 185 del 29 ottobre u.s ha abrogato, a decorrere dall’ 1.1.2011, l’art. 12 comma 10 del D.L. 31 maggio 2010 nr. 78, convertito con Legge del 30 luglio 2010 nr. 122. 

Con tale decisione normativa, Il Governo:
- ripristina, con decorrenza retroattiva dall’1.1.2011, il Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.) in sostituzione del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) introdotto con la citata norma del 2010;
- liquida nuovamente, entro un anno, il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), ora tornato ad essere Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.), nei confronti dei dipendenti pubblici che sono andati in pensione nel periodo 2011-2012, non provvedendo, comunque, al recupero a carico del dipendente di eventuali somme già erogate in eccedenza;
- estingue tutti i procedimenti pendenti, aventi ad oggetto la restituzione del contributo del 2,50%, per cessazione della materia del contendere. 

In altri termini, per effetto dell’abrogazione permangono invariate, senza soluzione di continuità, le modalità di calcolo del TFS, basate sull’ultima retribuzione percepita in servizio, secondo la normativa vigente al 31.12.2010, ovvero quelle stabilite dal D.P.R. nr. 1092/1973, che prevede modalità di calcolo basate sull’80% della retribuzione e con un’aliquota del 9,60%, di cui il 7,10% a carico del datore di lavoro e il 2,50% a carico del dipendente. Nel T.F.R., invece, il sistema di calcolo si basa sull’intera retribuzione con un’aliquota del 6,91% totalmente a carico del datore di lavoro. 
I dipendenti pubblici, tra cui anche quelli del Comparto Sicurezza, tornano, quindi, al Trattamento di Fine Servizio, come se il Trattamento di Fine Rapporto non fosse mai stato introdotto e applicato. Il Governo, con un escamotage normativo (D.L. 185/2012), pur di non rimborsare il 2,50%, indebitamente trattenuto e riconosciuto illegittimo dalla Corte Costituzionale, ha preferito ripristinare il vecchio sistema relativo al T.F.S., che prevede, invece, la trattenuta del 2,50%. 
Alla luce della nuova disposizione legislativa (D.L. 185/2012) tutti i procedimenti pendenti e non ancora conclusi si estinguono per cessazione della materia del contendere e, analogamente, tutte le istanze presentate all’Amministrazione per la restituzione delle somme indebitamente trattenute non potranno essere prese in considerazione. 
I dipendenti pubblici che nel biennio 2011-2012 sono andati in pensione riceveranno una riliquidazione, secondo la normativa previgente ora ripristinata con il D.L.185/2012, del loro Trattamento di Fine Rapporto, già calcolato sulla base dell’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010, ma non potranno subire, in virtù del nuovo provvedimento, danni economici conseguenti ad eventuali restituzioni di somme eccedenti già percepite. 

Abbiamo appreso che, alla luce della nuova disposizione legislativa, è in corso di emanazione una nuova circolare da parte del T.E.P., conseguente a quella già diramata in data 24 ottobre u.s., con la quale veniva comunicata la sospensione della trattenuta del 2,50% a decorrere dal corrente mese di novembre. Disposizione ormai superata dalla modifica legislativa introdotta con il D.L. 185/2012. 

Pubblichiamo, di seguito, il testo del Decreto Legge 29 ottobre 2012, n. 185 "Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici". 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012; 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
Emana il seguente decreto-legge: 

Art. 1 
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede: a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti. 

Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012