Art.1

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martedì 7 agosto 2012

Flessibilità: pubblicato il calendario scolastico regionale del Piemonte 2012/13

La Regione Piemonte ha pubblicato il calendario scolastico regionale 2012/13. Le lezioni avranno inizio il 12 settembre in tutte le scuole della Regione Piemonte e si concluderanno il 12 giugno nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (il 29 giugno nelle scuole dell’infanzia). I giorni di scuola saranno 206 (contro i 205 di quest’anno), nel pieno rispetto del minimo di 200 giornate di attività didattica previste per legge. Prima interruzione per il ponte di Tutti i Santi (venerdì 2 e sabato 3 novembre), mentre le vacanze di Natale cominceranno lunedì 24 dicembre per finire sabato 5 gennaio. A Pasqua vacanze da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile e in occasione della Festa di Liberazione gli studenti staranno a casa venerdì 26 e sabato 27. Confermate infine le vacanze di Carnevale per incentivare la settimana bianca in montagna: scuole chiuse da venerdì 8 a martedì 12 febbraio.I lavoratori che avranno l'esigenza di differire o anticipare l'orario di inizio del servizio potranno presentare istanza ex articolo 9 del vigente ANQ con il quale si prevede la possibilità di ricorrere all'orario flessibile.
Per agevolare la fruizione del beneficio riportiamo integralmente lo specifico articolo dell'Accordo nazionale Quadro. I nostri delegati sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o dubbia applicazione.
  
"L'orario flessibile è consentito unicamente per il personale impiegato nei servizi non continuativi con esclusione di quello addetto ai servizi esterni di controllo del territorio.
I dirigenti responsabili degli uffici possono disporre, su richiesta del dipendente, l'applicazione dell'orario flessibile in relazione alle esigenze di servizio, tenendo presente le eventuali situazioni personali e familiari del dipendente.
La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista:
a) differendo l’orario di entrata di 30 o 60 minuti per ciascun turno;
b) anticipando l’orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno.
Il recupero del lavoro giornaliero non prestato deve avvenire:
- in un turno unico settimanale di 3 ore (per l’ipotesi prevista dall’art. 8 comma 1) o di 2 ore e 30 minuti (per l’ipotesi prevista dall’art. 8 1° comma b2) nel caso di differimento o anticipo di 30 minuti;
- in due turni settimanali di 3 ore (per l’ipotesi prevista dall’art. 8 comma 1) oppure in due turni settimanali di cui uno di tre ore e l’altro di due ore e 30 (per l’ipotesi prevista all’art. 8 comma 2) nel caso di differimento o anticipo di 60 minuti.
Nell’ipotesi sub a) il recupero può essere effettuato, ove l’orario di servizio lo renda possibile, nella medesima giornata lavorativa differendo di 30 o 60 minuti l’uscita al termine dell’intero turno. Nel caso di articolazione dell’orario di lavoro in cinque giorni settimanali il recupero dei 30 o 60 minuti sarà effettuato al termine dell’orario di lavoro previsto per la giornata."

Nicola Rossiello