Art.1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

mercoledì 1 agosto 2012

Sentenza Corte di Cassazione - Infortuni sul lavoro, il rischio elettivo esclude la responsabilità del datore di lavoro


La Corte di Cassazione ha emesso un importante sentenza sul tema degli infortuni sul lavoro.
Con provvedimento n. 9649 del 13 giugno 2012 ha chiarito che non sussiste il diritto al risarcimento del danno qualora il lavoratore abbia tenuto una condotta irresponsabile nell’utilizzo del mezzo di servizio, causando il sinistro.
I giudici sostengono, pertanto che l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo, né imprevedibile, né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie. In tale ipotesi si prefigura la conseguente esclusione del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale, ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento dei lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso.
Sulla questione la Corte sottolinea che costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, la quale comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione.
Il rischio elettivo si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi:
a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.