Art.1

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giovedì 25 settembre 2014

ANCHE IL CONIUGE LAVORATORE DELLA CASALINGA HA DIRITTO A FRUIRE DEI RIPOSI GIORNALIERI A TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Il Consiglio di Stato dà ragione al ricorso sostenuto dal Silp Cgil sulla corretta applicazione dell'art. 40 del T.U. N. 151/2001 su un diritto troppo spesso negato al lavoratore di polizia.

Importante pronuncia del Consiglio di Stato (n. 3752/2014) in favore di un poliziotto nostro iscritto al quale il Ministero dell’Interno aveva negato il diritto alla fruizione dei permessi giornalieri (un tempo chiamati permessi d’allattamento) a causa del fatto che la moglie del richiedente è una casalinga, o comunque non era né lavoratrice autonoma né lavoratrice dipendente al momento della richiesta del beneficio.
 
Il SILP CGIL, da sempre impegnato nella difesa dei più elementari diritti e dei valori di solidarietà, anche familiare, ha fortemente voluto intraprendere e portare a termine questa battaglia, anche dopo l’esito negativo del primo grado di giudizio. E ciò ha fatto assicurando interamente al proprio iscritto l’assistenza legale necessaria a vedersi riconoscere la fondatezza della sua pretesa.
Completamente illegittimo avevamo ritenuto essere il diniego opposto dall’Amministrazione al neo papà nostro iscritto ed abbiamo accettato la sfida.

AVEVAMO RAGIONE!
Finalmente giustizia è fatta, ed anche chiarezza.
Precisa il Consiglio di Stato che la norma ex art. 40 è <<rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali di tipo promozionale scolpite dall'art. 31 della Costituzione>>. Dunque <<non può che valorizzarsi, nella sua interpretazione, la ratio della stessa, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività (nella fattispecie, quella di “casalinga” ), che la distolgano dalla cura del neonato.>>.
Si è soffermato anche il Consiglio di Stato sulla <<non equivoca formulazione letterale della norma, secondo la quale il beneficio spetta al padre, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”. Tale formulazione, secondo il significato proprio delle parole, include tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente: dunque quella della donna che svolga attività lavorativa autonoma, ma anche quella di una donna che non svolga alcuna attività lavorativa o comunque svolga un’attività non retribuita da terzi (se a quest’ultimo caso si vuol ricondurre la figura della casalinga). >>
Più in generale, tale interpretazione è più aderente alla ratio della norma finalizzata a garantire il principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all'educazione della prole, che affonda le sue radici nei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 29, 30 e 31. Ed infatti, i riposi giornalieri, nati per consentire l’allattamento materno al seno, venuto meno il nesso esclusivo con le esigenze fisiologiche del bambino, assolvono uno scopo più elevato svolgendo la funzione di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del minore al fine dell'armonico e sereno sviluppo della sua personalità (Corte cost., 1 aprile 2003, n. 104 ).
Ampio il ragionamento del Consiglio di Stato, che si sofferma anche sull’attività della casalinga rivendicandone il ruolo fondamentale: <<proprio perché i compiti esercitati dalla casalinga risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente (Cass. civ., Sez. 3, n. 17977 del 24 agosto 2007; idem, 20 luglio 2010 n. 16896; da ultimo, Cass. civ., III, 13 dicembre 2012, n. 22909) è del tutto incongruo dedurne, come ha fatto il Giudice di primo grado, “l’oggettiva possibilità, nel caso della lavoratrice casalinga, di conciliare la delicate e impegnative attività di cura del figlio con le mansioni del lavoro domestico” … laddove, invece, è dato di comune esperienza che l’attività dalla stessa esercitata in ambito familiare spesso necessita, alla nascita di un figlio, di aiuti esterni (collaboratore/rice familiare e/o baby-sitter ), utilmente surrogabili, nel caso delle famiglie mono-reddito, proprio mediante ricorso al godimento dei permessi di cui all’art. 40 cit. da parte dell’altro genitore lavoratore dipendente.>>.
Alla luce di questa sentenza, il SILP CGIL intende sostenere, su tutto il territorio nazionale, i propri iscritti ai quali l’Amministrazione neghi il diritto a fruire dei permessi giornalieri, diritto che oggi non sarà più agevole disconoscere.