Art.1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

lunedì 6 maggio 2013

SILP CGIL Piemonte - ARCHIVIO APERTO 76/13 *** Bollettino di segnalazioni legislative e giurisprudenziali

RIPOSO SETTIMANALE - Violazione del diritto al riposo e risarcimento del danno
Con sentenza del 2013 la Cassazione ha precisato che nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia indebitamente ritardato il collocamento a riposo anticipato del lavoratore che ne abbia diritto, non viene a determinarsi, solo per questo, un danno da usura psico-fisica, con conseguente risarcimento del danno; la mancata fruizione, quindi, in aggiunta all'indennita' retributiva, di un giorno di riposo compensativo, in caso di reperibilita' coincidente con un giorno festivo non tradottasi in lavoro effettivo, non configura il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da usura psico-fisica. Il lavoratore ha diritto ad un compenso, ulteriore ed aggiuntivo a quello destinato a retribuire il lavoro prestato nella giornata di domenica, nel caso di differimento del riposo settimanale nell'ambito della settimana successiva.

APPALTI - Clausola sociale nei contratti pubblici
Con sentenza del 2013 il Consiglio di Stato ha dichiarato la legittimita' della clausola che impone ai concorrenti di rendere una dichiarazione con la quale si impegnano a garantire la continuita' dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, con esclusione di ulteriori periodi di prova, di tutto il personale gia' impiegato nei servizi oggetto della concessione in esecuzione di precedenti convenzioni; la legittimita' della clausola viene affermata in quanto: e' stata concordata nel protocollo d'intesa unilaterale sottoscritto in data 10 dicembre 2010 tra Ministero per i beni culturali e le Organizzazioni sindacali; e' legittimata dalla giurisprudenza comunitaria e non contrastante con l'art.41 della Costituzione; e' prevista per i contratti delle pubbliche amministrazioni nell'art.69 del DLgs n.163/2006, che consente alle stazioni appaltanti di esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto in relazione ad esigenze sociali.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - Telefonate private dal telefono dell'ufficio
Con sentenza del 2013 la Cassazione definisce "peculato d'uso" il comportamento del dipendente che usa privatamente il telefono dell'ufficio; con questa sentenza, i giudici tracciano i confini della rilevanza penale del peculato d'uso, chiarendo che l'utilizzo del telefono per fini personali, "quando sia economicamente e funzionalmente non significativo" e' penalmente irrilevante, anche se le telefonate private non sono urgenti ma di carattere "ricreativo".

MATERNITA' - Presentazione certificato per prosecuzione attivita' lavorativa nell'ottavo mese
Con sentenza del 2013 la Cassazione ha stabilito che non si possono applicare penalizzazioni alla dipendente che non presenta il certificato medico per proseguire il lavoro durante l'ottavo mese di gravidanza; pertanto, l'Inps e' tenuto a pagare l'indennita' di maternita' per un periodo complessivo di 5 mesi (che va dal mese precedente al parto e finisce il quarto mese successivo all'evento), non potendo pretendere di ridurre di una mensilita' la durata complessiva del periodo di copertura economica spettante alla dipendente.

APPALTO E INTERDIZIONE DI MANODOPERA - Controllo sui dipendente dell'appaltatore
Con sentenza del 2013 la Cassazione ha stabilito un discutibile principio: nell'appalto non si ha costituzione di un rapporto di lavoro a carico del committente, se i dipendenti di questo, pur avendo indebitamente esercitato il potere direttivo sui dipendenti dell'appaltatore, non erano muniti dei poteri necessari per agire in nome e per conto della societa'. In altre parole, la Corte sostiene che quando il committente e' una societa', possono avere rilevanza a suo carico solo le attivita', negoziali e materiali, compiute dagli organi deputati a formare ed estrinsecare la volonta' aziendale. Il caso riguardava un dipendente di una impresa di pulizie che invece di fare le pulizia svolgeva altre attivita' e nello svolgere tali mansioni era sotto il potere direttivo del personale del committente; da qui la richiesta del lavoratore di costituzione di un rapporto di lavoro a carico del committente.

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - Valutazione della sussistenza di detto rapporto
Con sentenza del 2013 la Cassazione ritorna sugli elementi che definiscono la sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, che possono essere cosi' riassunti: la continuita' del rapporto del lavoratore; la sottoposizione alle direttive del legale rappresentante della societa' al pari degli altri operai e l'osservanza dell'orario rispettato da tutti gli altri colleghi. In chiusura, la Cassazione ricorda che, si sensi dell'art.2697 del Cod. civile, grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festivita' e anche dei permessi.

REATI COMMESSI DA APPARTENENTI A ENTI - responsabilita' dell'ente
L'intervento segnalato fa riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo n.231 del 2001, che disciplina la responsabilita' amministrativa degli enti. L'aspetto analizzato e' quello della responsabilita' amministrativa degli enti in caso di reato commesso da un appartenente all'ente, ed in particolare: i soggetti destinatari della normativa (art.1, DL 231/2001); il principio di legalita' (art.2, DLgs 231/2001); la successione di leggi (art.3, DLgs 231/2001); i reati commessi all'estero (art.4 del DLgs 231/2001); i reati - presupposto della responsabilita' dell'ente. Tra i criteri oggettivi e soggettivi di imputazione della responsabilita' dell'ente, sono individuati: i criteri oggettivi: l'interesse e il vantaggio; la clausola di irresponsabilita' dell'ente; i criteri soggettivi: gli apicali e i subordinati; infine, l'art.8 del DLgs 231/2001, autonomia della responsabilita' dell'ente.