Art.1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

mercoledì 15 maggio 2013

SILP CGIL Piemonte - ARCHIVIO APERTO 82/13 *** Bollettino di segnalazioni legislative e giurisprudenziali

PENSIONE DI ANZIANITA' - Applicazione della legge n.335 del 1995
Con sentenza del 2013 la Corte di Cassazione precisa che nel caso di rapporto di lavoro cessato il 1 aprile 1998, e' applicabile, al trattamento pensionistico del lavoratore, la legge n.335 del 1995, ed il "divieto di maturazione della pensione integrativa prima della maturazione della pensione AGO", introdotto dall'art.15 che ha cosi' definitivamente consolidato il blocco temporaneo delle prestazioni integrative. La Cassazione ha specificato che i regolamenti dei Fondi aziendali di previdenza integrativa (che un lavoratore chiedeva gli fossero applicati) non hanno valore di legge o normazione secondaria giacche' sono espressione dell'autonomia negoziale delle parti, con la conseguenza che la relativa interpretazione e' devoluta al giudice di merito ed e' censurabile, in sede di legittimita', soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale o per insufficiente o illogica motivazione.

PENSIONE DI REVERSIBILITA' - Convivenza prematrimoniale e quota spettante ai superstiti
Con sentenza del 2013 la Cassazione ha esaminato il caso di due vedove e di un marito defunto e delle quote di reversibilita', precisando che nello stabilire le quote spettanti ai superstiti, e' necessario valutare l'effettiva convivenza e il rapporto affettivo che si era instaurato prima di contrarre matrimonio, che nel caso di specie consistevano anche in comportamenti prematrimoniali quali vestiario trasferito nella casa dell'ultima compagna e vacanze trascorse insieme. Cosa non valutata dalla Corte di Appello che non aveva dato rilevanza alla convivenza prematrimoniale, compreso il tenore di vita delle due donne durante il matrimonio e il loro stato di salute.

GESTIONE SEPARATA - Accesso alle prestazioni di malattia e maternita'
Con la circolare n.77 del 2013 l'Inps procede con una ricostruzione dell'evoluzione delle tutele previste a favore degli iscritti alla Gestione separata al fine di fornire indirizzi interpretativi univoci e istruzioni operative per la gestione delle prestazioni. Nella circolare sono evidenziati: evoluzione normativa; indennita' di malattia (ambito di applicazione; certificazione di malattia; eventi esclusi; requisiti contributivi e reddituali; controlli di accertamento medico legale; durata e misura della prestazione di malattia; modello di dichiarazione; contenzioso); indennita' di congedo parentale (ambito di applicazione; requisiti contributivi; condizioni per l'erogazione della prestazione; durata e misura della prestazione; modello di domanda; contenzioso).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2013 - Riepilogo delle scadenze per il 2013
Sono state riepilogate tutte le scadenza che riguardano la dichiarazione dei redditi per il 2013; entro il 16 maggio 2013 il contribuente, che decide di avvaersi del proprio sostituto di imposta, e' tenuto a presentare il modello 730 al proprio datore di lavoro; entro il 31 maggio 2013 il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare: il modello 730/2013 gia' compilato oppure il modello predisposto del soggetto che ha fornito la consulenza fiscale richiesta dal contribuente (in entrambi i casi la dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente); il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef, anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa. Entro il 1 luglio, invece, il CAF o il professionista abilitato devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.

CESSIONE DI IMMOBILI - Contratto preliminare e contratto definitivo
Con sentenza del 2013 la Cassazione conferma che ove al contratto preliminare segue la stipula di quello definitivo, e' quest'ultimo a costituire l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto; il contratto preliminare resta, quindi, superato da quello definitivo, la cui disciplina puo' anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. Non e' condivisibile, secondo la Corte, che la stipula del contratto definitivo costituirebbe soltanto l'adempimento delle obbligazioni assunte con il preliminare, costituendo in tal modo quest'ultimo, e non gia' il contratto definitivo, l'unica fonte dei diritti e degli obblighi tra le parti.

SINISTRI STRADALI - Risarcimento del danno da fermo tecnico
Con sentenza del 2013 la Cassazione ha stabilito che, con riferimento al danno da "fermo tecnico" subito da proprietario dell'autovettura a causa dell'impossibilita' dell'utilizzo del mezzo per il tempo necessario alla sua riparazione, e' possibile la liquidazione equitativa anche in assenza in una prova specifica, rilevando che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo lasso di tempo (nel quale comunque la tassa di circolazione e il premio all'assicurazione, restano sempre fonte di spese), anche a prescindere dall'uso effettivo a cui era destinato.