Art.1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

venerdì 16 marzo 2012

Ritenuta previdenziale TFR a carico del dipendente

Pubblichiamo il parere di Mario Mozzetta della CGIL Funzione Pubblica che chiarisce le ragioni di un iniziativa promossa da alcuni sindacati.

Con il D.L. n. 78/2010 - convertito in Legge n. 122/2010 - il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere da gennaio 2011, viene effettuato con l'applicazione di un'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, secondo la disciplina di cui all'art. 2120 del codice civile.
La FP CGIL ha espresso tutta la propria contrarietà a questo intervento legislativo avviando una serie di iniziative per l'abrogazione dello stesso.
Riteniamo innanzitutto rammentare che tale norma interessa solo i lavoratori già in servizio al 31 dicembre 2000, poiché a partire dall'anno successivo i nuovi assunti sono sottoposti al regime di Trattamento di Fine Rapporto.
Precedentemente, l'istituto dell'indennità di buonuscita imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, di cui una trattenuta pari al 2,5%, a carico del dipendente, come disposto dall'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modificazioni. 
Sulla materia vige una totale mancanza di chiarezza e vengono fornite informazioni parziali ed inesatte alle lavoratrici ed ai lavoratori, i quali hanno iniziato ad inviare atti di diffida alla Direzione Centrale del Tesoro volti ad ottenere la cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione. 
Per tali ragioni, nei giorni scorsi, abbiamo chiesto al Dipartimento un parere sulla legittimità della segnalata trattenuta previdenziale, tuttora applicata ai cedolini stipendiali. 
Per quanto ci riguarda, siamo convinti che non debbano essere i singoli lavoratori ad assumersi la responsabilità di avviare un eventuale contenzioso, anche perché è utile sapere che, qualora non si versasse quel contributo si verificherebbero le seguenti situazioni:
il corrispettivo diventerebbe reddito assoggettato al prelievo Irpef; 
si perderebbe automaticamente l'agevolazione fiscale che consente l'abbattimento dell'imponibile TFS per un valore pari a € 309,87 per il numero degli anni di anzianità contributiva utile;
si perderebbe automaticamente l'agevolazione fiscale che consente l'abbattimento dell'imponibile TFS per un valore pari al 26,04% per i dipendenti statali e del 40,98% per i dipendenti di Enti locali e SSN.
Al momento, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto pervenire un primo chiarimento in cui si precisa che, fermo restando la permanenza in regime di TFS dei dipendenti per i quali si applica il predetto comma 10, la normativa vigente lascia immutata, in ogni caso - per i dipendenti in regime di TFR - la retribuzione netta percepita: infatti l'articolo 1, comma 3, del DPCM 20 dicembre 1999, prevede, per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali, un recupero in misura pari alla riduzione del contributo previdenziale soppresso, attraverso un contestuale incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR.
Per tutti coloro che ci hanno chiesto lumi sulla questione aggiu ngiamo che è vero che il TAR Calabria avrebbe condannato l’amministrazione a restituire le relative somme ai dipendenti (nel caso specifico tutti magistrati amministrativi). 
La sentenza, però, non è definitiva e contestualmente ad essa è stata emessa un’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale diretta a sollevare la questione di illegittimità costituzionale della norma che non ha ancora avuto esito successivamente al quale si potranno fare ulteriori valutazioni sull’ammissibilità o meno della questione.