Art.1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

lunedì 4 febbraio 2013

SILP CGIL Piemonte - Archivio aperto 20/13

PENSIONE DI VECCHIAIA - Salvaguardia in presenza del requisito dei 15 anni di contributi
Con la circolare n.16 del 2013 l'Inps precisa che la pensione di vecchiaia puo' ancora conseguirsi, in presenza di determinati requisiti, con 15 anni di contributi; fino al 31 dicembre 2011, determinate categorie di lavoratori potevano accedere alla pensione di vecchiaia anche solo con 15 anni di contributi poiche' la riforma Amato (DLgs 503/92) li aveva salvaguardati, consentendo loro di accedere alla pensione con il requisito contributivo anteriore alla riforma, appunto di 15 anni. Secondo l'Inps, quindi, in seguito ad approfondimenti effettuati dai Ministeri vigilanti, si e' giunti alla conclusione che le disposizioni derogatorie previste dalla riforma del '92 continuano ad essere operanti, in quanto non risultano espressamente abrogate dalla riforma Monti-Ferrero.

FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO - Riflessi giuridici in materia di stato civile
Con la circolare n.33 del 2012 il Ministero dell'Interno si e' occupato del delicato tema del riconoscimento dei figli naturali; il documento analizza, interpreta e chiarisce i contenuti della legge n.219 del 2012, in merito al riconoscimento dei figli naturali e ai riflessi giuridici sullo stato civile derivanti dal superamento, nell'ordinamento nazionale, di ogni diseguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, in virtu' del principio della unicita' dello status di "figlio", con conseguenti, significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile. Nella circolare si concentrano i seguenti aspetti: riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio; abrogazione delle disposizioni legittimazione dei figli naturali; modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile.

SERVIZI IDRICI - Criteri per la determinazione della tariffa
Con la sentenza n.267 del 2013 il Consiglio di Stato si e' espresso rispetto alla richiesta, formulata dall'Autorita' per l'energia e il gas, di parere in merito agli effetti del referendum del 12 e 13 giugno 2011, relativo ai criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico; piu' precisamente, il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 dicembre 2012, aveva stabilito che a far data dal 21 luglio 2011, ossia dalla data in cui aveva avuto effetto l'intervenuta abrogazione referendaria dell'art.154, comma 1, del DLgs 152/2006, nella parte in cui prevedeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, "l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito", debba ritenersi abrogato in modo esplicito anche il DM 1 agosto 1996. In definitiva, il Consiglio di Stato ritiene che il DM 1 agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, che ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 e' in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 luglio.