Art.1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

lunedì 21 gennaio 2013

Pensioni Comparto Sicurezza.

Prima della riforma Fornero il personale del comparto sicurezza poteva accedere al sistema previdenziale grazie a:
pensione di vecchiaia, tra i 60 e i 65 anni in base al grado di appartenenza;
pensione di anzianità, con almeno 40 anni di contributi (35 se il richiedente aveva compiuto almeno 57 anni.
Con l’entrata in vigore della riforma Fornero, guidata, secondo lo stesso ministro, dalla volontà di equiparare le pensioni del comparto sicurezza agli altri soggetti statali, molte cose sono cambiate. E purtroppo non in meglio.
L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 con l’adozione di un regolamento di armonizzazione non è stato più emanato, quindi per le pensioni del comparto sicurezza continuano ad applicarsi i requisiti attualmente in vigore, soggetti però dall'inizio del 2013 a una serie di adeguamenti.
Potranno accedere alle pensioni di vecchiaia solo i lavoratori che hanno compiuto 66 anni e tre mesi entro agosto 2013 oppure entro 31/2013. L’accesso alla pensione di vecchiaia può avvenire anche se si è maturata un’anzianità contributiva minima di 35 anni per gli uomini che scende a 19 anni per le donne al 31 dicembre 2011, e con un’età anagrafica per entrambi i sessi di almeno 65 anni.
Per ciò che riguarda invece il prepensionamento, questo sarà concesso solo al raggiungimento dei 42 anni e tre mesi, mentre prima dell’entrata in vigore della riforma, ai militari che volessero godere della pensione anticipata, bastava il raggiungimento dei 40 anni più uno.