Art.1

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giovedì 24 gennaio 2013

Vacanze presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica

Pubblichiamo il Bollettino Ufficiale del personale n. 1/3 del17 gennaio 2013 , con le vacanze presenti negli organici delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le Procure della Repubblica dei Tribunali dei minorenni e dei Tribunali ordinari riservate agli appartenenti alla Polizia di Stato, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 28.7.1989 n. 271.
Il Codice di Procedura Penale agli articoli 55 e 56 fa riferimento alle sezioni di polizia giudiziaria, ovvero, sancisce che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria dai:
a) servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.
Relativamente alle sezioni di polizia giudiziaria ricordiamo che:
a) Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.
b) Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
c) L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza entro, e non oltre, il 16 febbraio 2013.